Che cos’è la mediazione civile
La mediazione civile è un sistema di risoluzione delle controversie introdotto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche.
Consiste nell’intervento di un terzo imparziale che assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per comporre una controversia o, se richiesto, nella formulazione di una proposta di soluzione.
A cosa serve la mediazione
La mediazione civile consente di prevenire l’avvio, o porre fine, a un giudizio ordinario in ogni stato e grado, rappresentando quindi un’alternativa più rapida e meno onerosa al processo.
Differenze tra mediazione, conciliazione e arbitrato
La mediazione è la procedura che può condurre alla conciliazione, ossia al raggiungimento di un accordo finale deciso liberamente dalle parti e tra esse vincolante.
Mediazione e conciliazione sono strettamente interconnesse, mentre l’arbitrato prevede l’emissione di una decisione – il lodo arbitrale – da parte di un arbitro che agisce come un giudice privato.
Le fasi della mediazione
Il procedimento è semplice, privo di formalità e molto rapido.
La durata è di 6 mesi, il primo incontro viene fissato entro 40 giorni dal deposito della domanda.
Chi è il mediatore
Il mediatore è un soggetto terzo e imparziale – non un giudice – dotato di competenze tecniche, giuridiche e nelle tecniche ADR (Alternative Dispute Resolution).
Il suo ruolo è facilitare il dialogo e aiutare le parti a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe. Con ADR S-Mart avrai professionisti dedicati, che con competenza, riservatezza e visione potranno accompagnarti nella ricerca di un accordo.
Quando la mediazione civile è obbligatoria
La mediazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio nelle seguenti materie:
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condominio
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diritti reali
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divisione
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successioni ereditarie
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patti di famiglia
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locazione
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comodato
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affitto di aziende
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risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
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risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
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contratti assicurativi, bancari e finanziari
Secondo l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, dal 20 giugno 2023 l’obbligo si estende anche a:
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associazione in partecipazione
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consorzio
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franchising
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contratto d’opera
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rete d’impresa
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somministrazione
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società di persone
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subfornitura
In tali casi, chi intende promuovere un giudizio deve prima avviare la mediazione, assistito da un avvocato.
Negli altri ambiti la mediazione può essere avviata su base volontaria, sia prima sia durante il processo, senza il ricorso alla difesa tecnica.
Perché è necessaria la presenza dell’avvocato nelle mediazioni obbligatorie
La legge stabilisce che, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, tutte le parti siano assistite da un avvocato.
L’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione di obblighi di fare o non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati certificano inoltre la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Negli altri casi, l’accordo allegato al verbale può essere omologato dal Tribunale su richiesta di parte.
Cos’è la mediazione delegata
Si parla di mediazione delegata quando il giudice – anche in grado di appello – dispone l’esperimento del procedimento di mediazione in base alla natura della causa, allo stato del processo e al comportamento delle parti.
Ciò può avvenire anche quando una parte non abbia partecipato al primo incontro o quando la mediazione precedente non abbia prodotto un accordo.
Cos’è la mediazione contrattuale
La mediazione contrattuale deriva dall’inserimento di un’apposita clausola in un contratto (appalto, fornitura, incarico professionale, ecc.), in uno statuto o in un atto costitutivo, che prevede il ricorso alla mediazione in caso di controversie.
Cosa sono le clausole di mediazione
Anche al di fuori dei casi di obbligatorietà, le parti possono prevedere nei contratti o negli statuti una clausola che impone il tentativo di mediazione prima dell’eventuale giudizio.
Tale clausola consente di ridurre i costi del contenzioso e favorire una più rapida tutela dei diritti.
Se la clausola non indica l’organismo competente, la scelta spetta a chi deposita per primo l’istanza di mediazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
Chi può partecipare alla mediazione
Partecipano alla procedura:
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la parte istante
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la parte chiamata
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il mediatore
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gli avvocati (obbligatori nelle materie previste dalla legge)
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eventuali consulenti tecnici, se necessari
Livello di riservatezza garantito
Tutto ciò che viene dichiarato durante la mediazione – comprese informazioni, valutazioni, proposte e documenti prodotti – non può essere utilizzato come prova in un successivo giudizio.
Sia il mediatore sia le parti sono vincolati all’obbligo di riservatezza, che rappresenta uno dei principi cardine della procedura.