Sei un amministratore di condominio e hai ricevuto un’istanza di mediazione?
Ecco cosa è importante sapere.
La mediazione in materia condominiale è obbligatoria
Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), prevede l’obbligatorietà della mediazione nelle controversie relative al condominio.
Tali controversie rientrano tra quelle indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Chi intende promuovere un giudizio su una controversia condominiale deve, con l’assistenza di un avvocato, attivare preventivamente la procedura di mediazione.
Il ruolo dell’assemblea condominiale
L’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 disciplina la legittimazione dell’amministratore in mediazione:
“L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore è sottoposto all’approvazione dell’assemblea condominiale, che delibera entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta, con le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c.
In caso di mancata approvazione entro tale termine, la conciliazione si intende non conclusa.”
In sintesi: l’amministratore può partecipare alla procedura, ma l’accordo deve essere approvato dall’assemblea entro i termini indicati.
Ritenuta d’acconto e costi per il condominio
Nelle mediazioni che coinvolgono un condominio, gli importi dovuti sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4%.
Segue la tabella con le tariffe aggiornate applicabili alle procedure che coinvolgono condomìni.
