Costi della mediazione

Mediazioni obbligatorie e delegate: spese primo incontro

1) SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L’adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Chiamata.
In caso di mancato pagamento delle spese di avvio e di primo incontro, la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato.

Come riportato nella tabella A2, le spese di avvio e di mediazione sono ridotte di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 co. 1 o quando è demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5 co. 4 e 5 del D.Lgs. 28/10.

Tutti gli importi sono soggetti all’applicazione dell’IVA secondo le norme di legge e devono essere maggiorati delle spese vive.
Sono dovute le spese vive per il servizio di convocazione tramite servizio postale, per il rilascio della firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti.

Conciliazione al primo incontro, mancata conciliazione e rinuncia
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo, oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.
La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate.

Scarica le Tabelle A-A2.

2) SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI E ACCORDO AL PRIMO INCONTRO

Il Mediatore e le parti durante il primo incontro concorderanno le ulteriori spese di mediazione dovute in caso di conciliazione al primo incontro o per lo svolgimento degli incontri successivi al primo, tra i minimi e i massimi delle Tabelle B e B2 sulla base del valore della lite, dell’esperienza del mediatore, della complessità della controversia e del numero delle parti e del prevedibile numero degli incontri. In caso di mancato accordo, la determinazione verrà fatta dal responsabile dell’organismo sulla base dei medesimi criteri.

A) In caso di conciliazione al primo incontro sono dovute le spese di mediazione in conformità alla Tabella B o B2, nel valore determinato come indicato, a cui sono stati detratti gli importi previsti per il “primo incontro” e con una maggiorazione del 10% da calcolare;

B) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo sono dovute le spese di mediazione in conformità alla tabella B o B2, nel valore determinato come indicato, detratti gli importi previsti per il “primo incontro” e con una maggiorazione del 25%;

C) quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza la conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione secondo la tabella B o B2, nel valore determinato come indicato, detratti gli importi previsti per il “primo incontro”.

D) A seguito del consenso allo svolgimento degli incontri di mediazione successivi al primo, le Parti si obbligano a corrispondere le indennità di mediazione della Tabella B anche in caso di rinuncia, abbandono della procedura o mancata celebrazione degli incontri successivi al primo. Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere ad ADR S-MART le ulteriori spese di mediazione dovute.

E) ai sensi dell’art. 32, co. 3, D.M. 150/2023 in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al 20% in ragione dell’esistenza di uno dei seguenti criteri:
1) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
2) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri

– Tutti gli importi sono soggetti all’applicazione dell’IVA secondo le norme di legge.
– Tutti gli importi sono dovuti per ciascuna parte o centro d’interesse.
– Come riportato nella tabella B2, tutti gli importi sono ridotti di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio ai sensi dell’art. 5 quater del D. Lgs 28/2010.
– A tutti gli importi devono essere dedotte le spese di mediazione già corrisposte per lo svolgimento del primo incontro.

Scarica le Tabelle B-B2.

Ti servono maggiori informazioni?

3) COMPENSI DI ESPERTI CONSULENTI E PUBBLICI UFFICIALI

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il mediatore si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, ovvero di pubblici ufficiali nei casi previsti nel presente Regolamento, il loro compenso viene determinato secondo il preventivo redatto in base alle rispettive tariffe professionali applicabili, se non diversamente concordato, ed è versato separatamente dalle parti, in solido tra di loro.

4) DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato da ADR S-MART secondo le indicazione del D.M.150/2023.

Chiedi un preventivo della tua mediazione

Modalità di pagamento

Per il deposito o l’adesione alla mediazione è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Intestazione: Adr S-Mart Srl
IBAN: IT35/U/03332/11200/000002413674

Attenzione: nella causale è obbligatorio indicare il numero della procedura di mediazione.


Spese di comunicazione della mediazione non tassative

  • Raccomandata 1: € 10,00 per ciascun chiamato

  • Raccomandata estero: € 20,00 per ciascun chiamato


Condomini

In caso di parte costituita da un condominio, gli importi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4%.